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Martedì 21 Maggio 2019
Incentivi per impresa e lavoratori   versione testuale
PRIVATI 
 
Al datore di lavoro privato, che comunica all’apposita piattaforma digitale presso l’ANPAL (anche presso Agenzia per il lavoro accreditata) la disponibilità dei posti vacanti e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato (anche mediante contratto di apprendistato) soggetti beneficiari di RdC, è riconosciuto l’esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, nel limite dell’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso, e comunque per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. 
In caso di beneficiario che ha già rinnovato il RdC, l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. 
L’importo massimo del beneficio mensile non può comunque eccedere l’ammontare del totale dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore per le mensilità incentivate. In caso di licenziamento del beneficiario di RdC assunto, effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro deve restituire l’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili (art. 116, comma 8, lett. a della L. n. 388/2000), salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o giustificato motivo. 
Ove necessario, contestualmente all’assunzione del beneficiario RdC, il datore di lavoro stipula presso il CPI un Patto di formazione, con cui garantisce al beneficiario un percorso formativo di riqualificazione professionale.
 
ENTI DI FORMAZIONE
 
Gli Enti di formazione accreditati possono stipulare presso i CPI e presso le Agenzie per il lavoro accreditate (laddove previsto da norme regionali) un Patto di formazione con cui garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca. 
Il Patto di formazione può essere altresì stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (art. 118 L. n. 388/2000), attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Se in seguito a questo percorso formativo, il beneficiario di RdC ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume è riconosciuto l’esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, nel limite della metà dell’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso, e comunque per un importo non superiore a 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità. In caso di beneficiario che ha già rinnovato il RdC, l’esonero è concesso nella misura fissa di 6 mensilità per metà dell’importo del RdC. L’importo massimo del beneficio mensile non può comunque eccedere l’ammontare del totale dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore per le mensilità incentivate. 
La restante metà dell’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità, è riconosciuta all’ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti (sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del RdC). In caso di licenziamento del beneficiario di RdC assunto, effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro deve restituire l’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili (art. 116, comma 8, lett. a della L. n. 388/2000), salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o giustificato motivo. 
 
N.B. Le agevolazioni sopra descritte si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall’art. 31, comma 1, lett. f) del D. L.gs. n. 150/2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all’articolo 31 del D. L.gs. n. 150/2015, e al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della L. n. 296/2006. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dalla L. n. 68/1999, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario di RdC iscritto alle liste di cui alla medesima legge.
 
N.B. Tali agevolazioni sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall’art. 1, comma 247, della L. n. 145/2018. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge, gli sgravi contributivi connessi al RdC sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro.
 
 
AVVIO DI ATTIVITA’ AUTONOMA
 
Ai beneficiari del RdC che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC, è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità del RdC, nei limiti di 780 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del MLPS di concerto con il MEF.