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Giovedì 23 Maggio 2019
Le sanzioni   versione testuale
SANZIONI
 
RECLUSIONE:
  1. Chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del RdC, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.
  2. Chiunque ometta di comunicare le variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, è punto con la reclusione da 1 a 3 anni.
 
DECADENZA:
  1. in caso di condanna in via definitiva per i reati relativi al RdC puniti con la reclusione, per quelli previsti dagli articoli 270-bis. 280. 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati (immediata revoca da parte dell’INPS del beneficio con efficacia retroattiva);
  2. nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare (non escluso o esonerato dagli obblighi): non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro; non sottoscrive il Patto per il lavoro o il Patto per l’inclusione sociale;  non partecipa alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, senza giustificato motivo;  non aderisce ai progetti comunali utili alla collettività;  non accetta almeno una di tre offerte di lavoro congrue ovvero, in caso di rinnovo del RdC, non accetti la prima offerta congrua utile;  non effettua le comunicazioni di variazione della propria condizione occupazionale ovvero effettua comunicazioni mendaci che producono un beneficio economico del RdC maggiore;  non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;  viene trovato, nel corso di attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa in assenza delle comunicazioni dovute;
  3. nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell’ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell’omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
 
DECURTAZIONI:
  1. in caso di mancata presentazione alle convocazioni dei CPI o dei Servizi Comunali anche di un solo componente il nucleo familiare, senza giustificato motivo (decurtazione di 1 mensilità in caso di prima mancata presentazione, 2 mensilità in caso di seconda mancata presentazione, decadenza in caso di ulteriore mancata presentazione);
  2. in caso di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento anche da parte di un solo componente il nucleo familiare, senza giustificato motivo (decurtazione di 2 mensilità in caso di prima mancata presentazione; decadenza in caso di ulteriore mancata presentazione);
  3. in caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale, relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o formazione da parte di un componente minorenne, ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute individuati da professionisti sanitari (decurtazione di 2 mensilità dopo un primo richiamo formale; decurtazione di 3 mensilità al secondo richiamo formale; decurtazione di 6 mensilità al terzo richiamo formale; decadenza in caso di ulteriore richiamo).
 
N.B. In caso di decadenza per condanna penale, il RdC non potrà essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi 10 anni dalla condanna. In tutti gli altri casi, il RdC può essere richiesto nuovamente solo decorsi 18 mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità (come definita ai fini ISEE), decorsi 6 mesi dalla medesima data.
 
SOSPENSIONE:
1) in caso di applicazione nei confronti del beneficiario o del richiedente di una misura cautelare personale, anche a seguito di convalida dell’arresto o del fermo; 2) in caso di condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati per cui è prevista la decadenza in caso di condanna definitiva; 3) in caso di dichiarazione di latitanza o di sottrazione volontaria alla pena nei confronti del beneficiario o del richiedente.
 
N.B. In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria dei provvedimenti sopra descritti, ai fini del ripristino dell’erogazione degli importi, l’interessato deve presentare domanda all’INPS allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino decorre dalla data della presentazione della domanda e non ha effetto retroattivo per il periodo di sospensione.